Ordinanza n. 154/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 108d.P.R. 162/1965
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 991/1964
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett. b
e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed
aceti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore
di Orvieto nel procedimento penale a carico di Sugaroni Ottavia,
iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con la ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, lett.
b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti), in cui si prevedono come obbligatorie le pene
accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due
giornali e dell'affissione della stessa agli albi della Camera di
commercio e del Comune di residenza del contravventore, in relazione
all'art. 2, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che la questione, per quanto riguarda la pubblicazione
della sentenza di condanna su almeno due giornali, è stata dichiarata
non fondata con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967, e che con ordinanza
n. 34 del 16 marzo 1967, è stata quindi dichiarata manifestamente
infondata anche per quel che attiene all'affissione della sentenza
stessa agli albi della Camera di commercio e del Comune di residenza
del contravventore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - già decisa con la sentenza n. 14 e con l'ordinanza n.
34 del 1967 - dell'art. 108, lett. b e c, del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, proposta, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art. 2, ultimo comma,
della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte