Ordinanza n. 154/1981
Altra decisione · depositata il 24/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 3legge 877/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio), promossi con ordinanze emesse il 5 dicembre 1979, il 18,
l'11 ed il 30 gennaio 1980, il 24, il 10 ed il 4 marzo 1980, il 14
aprile 1980, il 13 maggio 1980, il 20 marzo 1980 (n. 8 ordinanze), il
16 aprile 1980, il 5 maggio 1980, il 4 marzo 1980, il 21 maggio 1980,
il 10 luglio 1980, il 28 maggio 1980, il 29 settembre 1980, il 13
ottobre 1980, il 5 ed il 21 novembre 1980 (n. 2 ordinanze) dai Pretori
di Pistoia, Monsummano Terme, Cascina, Pontedera, Treviglio, Piacenza,
Busto Arsizio e dalla Corte di cassazione, iscritte ai nn. 141, 151,
161, 183, 302, 379, 447, 470, 566, da 593 a 600, 602, 608, 696, 767,
775, 783, 810, 833, 886 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 22 e 23
del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 131, 124, 138, 166, 222, 215, 242, 284, 304, 311 e 357
dell'anno 1980 e nn. 13, 20, 27, 41, 48 e 70 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981, il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monsummano Terme,
il Pretore di Cascina, il Pretore di Pontedera, la terza sezione penale
della Corte di cassazione, il Pretore di Treviglio, il Pretore di
Piacenza, il Pretore di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in
epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di
legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877
("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento
agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;
e che nei predetti giudizi (fatta eccezione per quelli relativi
alle ordinanze n. 810, n. 833 e n. 886 del 1980, e nn. 22-23 del 1981)
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
la Corte dichiari infondata la proposta questione; mentre nei primi due
giudizi pendenti dinanzi alla terza sezione penale della Corte di
cassazione (registro ordinanze n. 470/1980 e n. 608/1980) sono
rispettivamente intervenuti gli imputati Monticini ed altri e
Santachiara ed altri, per aderire alle conclusioni del giudice a quo.
Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali
è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo
comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame
vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a
domicilio: sicché la proposta questione si appalesa con certezza
rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio -
limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che,
d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla
discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei
deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato
dal Presidente della Repubblica; che, nella prospettazione delle
ordinanze di rinvio e degli atti di intervento, tale discordanza
andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella
trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della Camera dei
deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro
ramo del Parlamento;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recente nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzatture proprie e dello stesso imprenditore, anche
se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto
per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva
"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai
giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della
Corte di cassazione ed ai pretori di Pistoia, di Monsummano Terme, di
Cascina, di Pontedera, di Treviglio, di Piacenza, di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte