Ordinanza n. 154/1983
Altra decisione · depositata il 08/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626,
n. 2, cod. pen. (Furti punibili a querela dell'offeso) promosso con
ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Pretore di Viadana nel
procedimento penale a carico di Lipreri Mario, iscritta al n. 669 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e
626 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilità a
querela del delitto di furto di cosa di tenue valore, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando
modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi
di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla
effettiva rilevanza del caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte