Ordinanza n. 154/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 110/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto
e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1986 ed
il 28 maggio 1986 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente ai
nn. 543 e 542 del registro ordinanze 1987, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, prima serie speciale, del
21 ottobre e 43, prima serie speciale, del 14 ottobre dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Lucca con ordinanze 26 marzo 1986 (Reg.
ord. 543/83) e 28 maggio 1986 (Registro ord. 542/87) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3,
comma primo, Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18
aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella
parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto
tappo rosso è irrazionalmente punita con un minimo edittale maggiore
rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per
l'inapplicabilità alla prima ipotesi della diminuente speciale del
caso di lieve entità di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, sotto il
profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità
di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece
evidenti profili di minore pericolosità e gravità;
Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono
essere riuniti;
che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata
già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171
del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e
n. 162 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono
profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
con le decisioni in parola;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e
sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte