Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1991

Altra decisione · depositata il 12/04/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 1 del 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che Mazzantini Giuliano ed altri, con istanza del 29

gennaio 1991 chiesto che sia corretto l'errore materiale in cui

sarebbe incorsa la Corte nella sentenza n. 1 del 1991,

rispettivamente nel n. 5 del "Considerato in diritto" "a partire dal

1° marzo 1990" e nel dispositivo "a decorrere dal 1° marzo 1990" in

luogo del 1° marzo 1989, data riportata nel decreto-legge n. 413 del

1989;

che Dusi Bruno ed altri, nella memoria del 18 febbraio 1991

hanno presentato identica richiesta;

Considerato che il detto errore non sussiste in quanto, come si

legge nella stessa motivazione, si è inteso far riferimento alla

data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione

per effetto dell'avvenuta conversione del decreto-legge n. 413 del

1989 in legge n. 37 del 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

28 febbraio 1990, con decorrenza, per gli effetti, dal 1° marzo 1990;

che, pertanto, le istanze vanno rigettate;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta le istanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte