Ordinanza n. 154/1991
Altra decisione · depositata il 12/04/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 1 del 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che Mazzantini Giuliano ed altri, con istanza del 29
gennaio 1991 chiesto che sia corretto l'errore materiale in cui
sarebbe incorsa la Corte nella sentenza n. 1 del 1991,
rispettivamente nel n. 5 del "Considerato in diritto" "a partire dal
1° marzo 1990" e nel dispositivo "a decorrere dal 1° marzo 1990" in
luogo del 1° marzo 1989, data riportata nel decreto-legge n. 413 del
1989;
che Dusi Bruno ed altri, nella memoria del 18 febbraio 1991
hanno presentato identica richiesta;
Considerato che il detto errore non sussiste in quanto, come si
legge nella stessa motivazione, si è inteso far riferimento alla
data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione
per effetto dell'avvenuta conversione del decreto-legge n. 413 del
1989 in legge n. 37 del 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 febbraio 1990, con decorrenza, per gli effetti, dal 1° marzo 1990;
che, pertanto, le istanze vanno rigettate;
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta le istanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte