Ordinanza n. 154/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 90legge 353/1990
- art. 9d.l. 432/1995
usata come parametro
citata
- art. 315Codice di procedura civile
- art. 71d.lgs. 51/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge
26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), come modificato dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre
1995, n. 432 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi
con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio, il 16 aprile, il
20 gennaio ed il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano
rispettivamente iscritte ai nn. 291, 371, 616 e 738 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 21, 26 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di quattro procedimenti civili, il pretore
di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti
urgenti per il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo premette che le cause sottoposte al suo
giudizio devono ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da
consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede
l'immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di
discussione orale. Tale norma, però, ai sensi della disposizione
denunciata non potrebbe essere applicata alle cause pendenti alla
data del 30 aprile 1995, a differenza di quanto disposto per
l'art. 186-quater del codice di rito. Questa omissione violerebbe gli
indicati parametri costituzionali, atteso che creerebbe
ingiustificate disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a
non incentivare le finalità deflattive del processo civile,
finalità certamente sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del
1990;
che in uno dei giudizi (reg. ord. n. 738 del 1999) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
manifesta inammissibilità della questione.
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di analogo
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che, come rilevato dai rimettenti, tutti i giudizi
principali, risultando pendenti alla data del 30 aprile 1995,
ricadrebbero sotto la disciplina della disposizione denunciata;
che, tuttavia, l'art. 315 del codice di procedura civile, di
cui i giudici a quibus lamentano l'impossibile applicazione alle
cause pendenti alla stregua della disposizione denunciata, è stato
abrogato dall'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) a
decorrere dal 2 giugno 1999;
che, pertanto, della nuova disposizione richiamata deve
essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla
presente questione di costituzionalità e che sono stati promossi in
data anteriore alla modifica suddetta, mediante restituzione degli
atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza
della questione medesima;
che, invece, quanto alla questione sollevata con ordinanza in
data 21 ottobre 1999 (r.o. n. 738 del 1999), essa va dichiarata
manifestamente inammissibile, omettendo il giudice di motivare sulla
perdurante rilevanza della questione stessa nonostante l'avvenuta
abrogazione dell'art. 315 cod. proc. civ. in data anteriore
all'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano in
ordine alle questioni sollevate con ordinanze del 20 gennaio,
26 febbraio e 16 aprile 1999;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre
1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con
ordinanza del 21 ottobre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte