Ordinanza n. 154/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre
2000 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, nel
procedimento civile vertente tra Pozzi Maria Teresa ed altri e la
Banca Popolare di Todi S.p.a., iscritta al n. 916 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare di Todi S.p.a;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il Tribunale
di Perugia, sezione distaccata di Todi, con ordinanza depositata il
30 aprile 2001, pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2001, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. "25 del decreto
legislativo 342/1999" (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia);
che si è costituita la S.p.a. Banca Popolare di Todi, parte
nel giudizio a quo deducendo la "manifesta inammissibilità e/o la
manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la
infondatezza della questione", con riserva d'illustrare in successivi
scritti difensivi le proprie ragioni;
che, con ulteriore memoria, la stessa parte ha insistito per
la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, in
ragione dell'omessa motivazione - da parte del rimettente - della sua
rilevanza e non manifesta infondatezza;
Considerato che l'ordinanza di rimessione omette di indicare sia
gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni
della ritenuta rilevanza e della non manifesta infondatezza della
questione, concernente l'intero art. 25 del decreto legislativo
n. 342 del 1999;
che il rimettente mostra altresì di ignorare che, con
sentenza n. 425 del 2000, anteriore all'ordinanza di rimessione,
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
3 del denunciato art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v., ex plurimis ordinanze n. 128 e
n. 413 del 2001, n. 23 e n. 118 del 2002).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte