Ordinanza n. 155/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo
comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato
dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 26
ottobre 1973 dal pretore di Calitri nel procedimento penale a carico di
Masucci Raffaele, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4
settembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza 26 ottobre 1973, emessa nel corso del
procedimento penale contro Masucci Raffaele, il pretore di Calitri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n.
1016, così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella
parte in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi
caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur
avendo l'assicurazione, venga sorpreso a cacciare privo dei relativi
documenti dimostrativi;
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata;
che non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 218 del 1974 ha già
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 suddetto nella
parte impugnata con l'ordinanza del pretore di Calitri.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n.
1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto
1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza
n. 218 del 1974, in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto
di chi caccia senza essere coperto dall'assicurazione, sia il fatto di
chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a caccia privo dei
documenti dimostrativi; questione sollevata dal pretore di Calitri con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte