Ordinanza n. 155/1982
Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 176/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'artico
lounico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei fondi
rustici) promossi con le ordinanze emesse il 23 gennaio 1980 dalla
Corte d'appello di Genova, il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di
Brindisi, il 21 maggio 1981 dalla Corte d'appello di Napoli - Sezione
distaccata di Salerno, il 3 giugno e l'1 luglio 1981 (tre ordinanze)
dal Tribunale di Brindisi, il 21 aprile 1981 dalla Corte d'appello di
Lecce e il 27 ottobre 1981 dalla Corte d'appello di Cagliari,
rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1980, ai
numeri 100, 511, 605, 640, 733 e 741 del registro ordinanze 1981 e al
n. 2 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 208 del 1980, nn. 130, 311 e 357 del 1981 e nn.
12, 61, 68 e 109 del 1982.
Visti l'atto di costituzione di Moretti Albertina e Giuseppina e
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che i giudici a quibus hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della
legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23
novembre 1979, n. 595, perché, determinando provvisoriamente i canoni
di affitto dei fondi rustici sulla base delle tabelle stabilite ai
sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sarebbero affetti dagli
stessi vizi rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì
l'art. 136 della Costituzione, protraendo l'efficacia di norme
dichiarate costituzionalmente illegittime;
considerato che successivamente all'emanazione delle ordinanze in
epigrafe è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca
una nuova disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio
dei canoni per le annate agrarie trascorse a partire dal 1970/71;
che, conseguentemente, occorre restituire gli atti ai giudici a
quibus perché riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,
tenendo conto della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte