Ordinanza n. 155/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 117/1988
- art. 8legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
il 30 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Aosta sul ricorso proposto da Carrozza Ruggiero contro l'Intendenza
di Finanza di Aosta, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Aosta,
con ordinanza 9 febbraio 1989 (R.O. n. 552 del 1988) ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, terzo comma e
8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che secondo tale ordinanza l'art. 7, terzo comma, della legge
anzidetta - stabilendo che i cittadini estranei alla magistratura, i
quali concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali
rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave previsti
dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) - violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, avendo previsto per i giudici non togati un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i
guidici conciliatori e i giudici popolari, i quali rispondono solo in
caso di dolo;
che l'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 -
prevedendo per gli estranei che partecipano all'esercizio della
funzione giudiziaria, che la misura della rivalsa sia calcolata in
rapporto allo stipendio iniziale annuo (al netto delle trattenute
fiscali) che compete al magistrato di tribunale ovvero, se l'estraneo
che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno
stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore
allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, in rapporto a
tale stipendio o reddito, al tempo in cui l'azione di risarcimento è
proposta - contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, essendo
irragionevole che lo Stato possa rivalersi nella stessa misura, in
termini proporzionali, sui giudici di carriera e sugli estranei che
partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie;
che davanti a questa Corte si è costituita l'Avvocatura
generale dello Stato, la quale è intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, in via
subordinata, che sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità per difetto di
rilevanza è priva di fondamento, poiché le questioni concernono
norme che, regolando la responsabilità del giudice, incidono sul suo
status e attengono alla "protezione" dell'esercizio della funzione,
nella quale i doveri si accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n.
18 del 1989);
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 appare manifestamente
infondata, sulla base dei principi già affermati nella citata
sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte ha ritenuto non
irragionevole che i cittadini estranei alla magistratura, i quali
concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, siano
responsabili, a titolo di colpa, solo per i più macroscopici errori
di fatto - quali sono quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, lett.
b) e c) - e solo a titolo di dolo per le violazioni di legge;
che parimenti, è manifestamente infondata la questione relativa
alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato
nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a
partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, così come
disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n.
117, poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità
legislativa - non censurabile in quanto non irragionevole - la
determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al
reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 7, terzo comma e 8, ultimo comma, della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte