Ordinanza n. 155/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 421/1992
- art. 2d.lgs. 29/1993
- art. 4d.lgs. 29/1993
usata come parametro
citata
- art. 45legge 421/1992
- art. 49d.lgs. 29/1993
- art. 45d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1,
seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), e degli artt. 45, commi 2, 7 e 9, e 49, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, promosso con ordinanza emessa il
9 dicembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da Apollaro Carmelina contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 717 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti l'atto di costituzione di Apollaro Carmelina nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
della scuola, là dove non prevede la possibilità di sottrarsi alla
vincolatività del contratto stesso, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1996
(pervenuta alla Corte il 25 settembre 1997), ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lett. a),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 2, commi 2 e 3, e
dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
b) dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione;
che le norme sub a) sono sospettate d'illegittimità
costituzionale nella parte in cui, secondo quanto a suo tempo
rilevato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, malgrado la
diversità di struttura e funzioni tra impiego pubblico e lavoro
privato, dispongono la c.d. "privatizzazione" del primo;
che tale operazione legislativa è ritenuta lesiva del principio
di buon andamento della pubblica amministrazione, anche là dove la
prestazione dell'impiegato non comporti l'esercizio di pubbliche
funzioni, poiché è la stessa pubblica amministrazione ad operare
per il conseguimento di interessi che trascendono la soggettività
delle persone fisiche che ne hanno pro-tempore la rappresentanza e a
disporre di poteri organizzativi ed autoritativi rispetto ai quali
sarebbe incompatibile un modello di rapporto ispirato alle regole del
mercato;
che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate sub b)
prevedono una efficacia erga omnes dei contratti collettivi,
stipulati in assenza delle condizioni indicate dall'art. 39 della
Costituzione (registrazione dei sindacati, rappresentanza unitaria in
proporzione degl'iscritti, ecc.), in tal modo risultando lesive del
precetto costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza delle questioni richiamandosi alla sentenza n.
309 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni allora svolte per
contrastare identiche prospettazioni del T.A.R. del Lazio;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, concludendo per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale ed osservando, in una successiva memoria depositata
nell'imminenza della camera di consiglio, come il dissenso del
lavoratore rispetto alla clausola recettiva della disciplina
collettiva sia una manifestazione della sua libertà sindacale.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le
medesime questioni, sollevate dallo stesso TAR del Lazio, ribadendo
quanto già affermato nella sentenza n. 313 del 1996 circa il nuovo
modello di statuto del pubblico impiego, quale scaturisce dalle linee
della riforma, vòlta a privilegiare il valore dell'efficienza della
pubblica amministrazione, contenuto nel precetto di cui all'art. 97
della Costituzione (cfr. sentenza n. 309 del 1997);
che è stata parimenti esclusa la violazione dell'art. 39 Cost.,
là dove questa Corte nella decisione da ultimo citata ha osservato
come il meccanismo che impone alle amministrazioni di osservare gli
impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro
rappresenti il momento conclusivo della procedura di contrattazione e
sia finalizzato a garantire la parità di trattamento;
che il giudice a quo (il quale non ha avuto modo di conoscere la
succitata sentenza) non propone argomenti nuovi rispetto a quelli a
suo tempo esaminati;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'art. 2, commi
2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421); b) dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma
2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevate in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 97 e 39 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte