Ordinanza n. 155/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 105r.d. 1038/1933
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti), promossi con due ordinanze
della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana, emessa, l'una, il 23 settembre 1998, nel corso di un
giudizio di responsabilità, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999, e, l'altra, il
19 gennaio 1999, nel corso di un giudizio in materia di pensione
militare proposto da Castagna Ernesto, iscritta al n. 249 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Castagna Ernesto nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione siciliana, giudicando in sede di rinvio da parte delle
Sezioni giurisdizionali centrali di appello, ha sollevato - con due
ordinanze emesse in data 23 settembre 1998 (r.o. n. 237 del 1999) e
19 gennaio 1999 (r.o. n. 249 del 1999) - zquestione di legittimità
costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti);
che, secondo il rimettente, il predetto art. 105, giusta
l'interpretazione accolta dal c.d. "diritto vivente", consentirebbe,
in sede di appello, di limitare la cognizione alle questioni
pregiudiziali ovvero di conoscere in tutto o in parte del merito, a
prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale, con rinvio
al giudice di primo grado per la definizione del giudizio;
che, pertanto, la disposizione denunciata, nella
interpretazione di cui sopra, consentendo al giudice d'appello di
trattare anche solo una parte del merito e, quindi, di rinviare gli
atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio,
determinerebbe un assoggettamento di quest'ultimo alle statuizioni
del primo tanto marcato da limitare la formazione ed espressione del
suo libero convincimento per la definizione della causa, con
conseguente violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione;
che, secondo la prospettazione di cui all'ordinanza iscritta
al n. 249 del r.o. del 1999, sarebbe violato, altresì, il principio
di ragionevolezza, in quanto il riconoscimento al giudice d'appello
del potere di scegliere i casi in cui non definire la controversia
può comportare "non solo un'infinita duplicazione del primo e del
secondo grado di giudizio ma anche l'esame della stessa controversia
più volte da parte di giudici dello stesso grado";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione;
che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 249 del
r.o. del 1999, si è costituita, altresì, la parte privata, Castagna
Ernesto, che ha concluso per l'irrilevanza e per la manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, ponendo analoga questione, possono
essere riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;
che, nei termini sopra riferiti, la questione ha già formato
oggetto di esame da parte di questa Corte (ordinanza n. 158 del
1999), che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, rilevando,
in particolare, che l'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038 definisce l'ambito di cognizione affidato al giudice di
appello, sicché difetta il requisito della rilevanza, essendo la
norma impugnata applicabile in una fase processuale del giudizio a
quo diversa da quella in cui la questione stessa è stata sollevata;
che analoga pronuncia di manifesta inammissibilità non può
non essere resa anche in questa circostanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata dalla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con
entrambe le ordinanze in epigrafe e, in riferimento, altresì, al
principio di ragionevolezza, con l'ordinanza iscritta al n. 249 del
r.o. del 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte