Ordinanza n. 156/1972
Altra decisione · depositata il 15/11/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di alcune
omissioni contenute nella Sentenza del 6 luglio 1972, n. 139;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli,
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale dispone:
al n. 2 della motivazione in diritto, dopo le parole "deve
dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente" devono
aggiungersi le parole "all'art. 1, comma secondo, lett. h), ed";
alla lettera c) del dispositivo, dopo le parole "dichiara cessata
la materia del contendere per la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h)," devono
aggiungersi le parole "e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di
cui in motivazione,".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte