Ordinanza n. 156/1977
Altra decisione · depositata il 22/12/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 51/1904
- art. 33legge 51/1904
- art. 34legge 51/1904
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 17Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (004U0051)
- art. 32Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (004U0051)
- art. 33Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (004U0051)
- art. 34Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (004U0051)
citata
- art. 17r.d. 1765/1935
- art. 16r.d. 1765/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del
d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura), nelle
parti in cui richiama gli artt. 32, 33 e 34 della legge 31 gennaio
1904, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dal
tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e
Miragoli Gesuina ed altro, iscritta al n. 533 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del
19 febbraio 1975.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società
assicuratrice italiana;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore
Edoardo Volterra:
udito l'avv. Massimo Ungaro per l'INAIL.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Cremona ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
a) dell'art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, nelle parti
in cui, richiamando gli artt. 32, 33 e 34 del r.d. 31 gennaio 1904, n.
51, limita la responsabilità civile del datore di lavoro, per
infortunio derivante dal reato, all'ipotesi in cui questo reato sia
stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del
lavoro e non anche da altri dipendenti del cui fatto debba rispondere
secondo il codice civile;
b) del medesimo art. 17, nella parte in cui non limita il quantum
ripetibile dall'INAIL al risarcimento dovuto dal datore di lavoro
nell'ipotesi di colpa concorrente dell'infortunato;
c) del medesimo art. 17, nella parte in cui prevede che la sentenza
penale di condanna, nei confronti del dipendente responsabile, abbia
autorità di giudicato nei confronti della persona civilmente
responsabile che non abbia partecipato al giudizio penale.
Considerato che lo stesso tribunale di Cremona con ordinanza di
remissione degli atti a questa Corte, emessa l'11 novembre 1971, aveva
ritenuto applicabile alla specie di cui è giudizio, il d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, che ha interamente sostituito, nella materia
degli infortuni e malattie professionali in agricoltura, il d.l.l. 23
agosto 1917, n. 1450;
che il medesimo tribunale non ha esaminato se il t.u. 31 gennaio
1904, n. 51, richiamato dal denunziato art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto
1917, n. 1450, sia stato abrogato dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935,
n. 1765;
che il giudice a quo non motiva in ordine all'applicabilità della
norma impugnata, ma si limita a riprodurre, senza farle proprie,
deduzioni della parte convenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Cremona,
perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, promossa con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte