Ordinanza n. 156/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 765/1967
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge urbanistica), promosso con ordinanza
emessa il 13 aprile 1977 dal Pretore di Bra, nel procedimento penale a
carico di Riccardi Giovanni, iscritta al n. 141 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del
19 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 6
agosto 1967, n. 765, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Considerato che per il giudice a quo la norma impugnata, con
l'impiego del termine "costruzione", non determinerebbe in modo
tassativo la fattispecie penale, così violando l'art.25 della
Costituzione;
che per contro questa Corte, già con sentenza n. 49/80, ha
ritenuto legittimo, proprio in riferimento alla costruzione, l'uso di
espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità" e "limitate
modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte