Ordinanza n. 156/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), come modificato dalla
legge 24 luglio 1957, n. 633 (Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Barbieri Fabrizio
ed altri contro ATAC, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 nel
procedimento civile promosso da Barbieri Fabrizio ed altri nei
confronti dell'ATAC, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633
(Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione), quale risulta a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979,
"nella parte in cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria
non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta
dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla
presentazione del reclamo gerarchico";
b) dello stesso art. 10 del r.d. n. 148 del 1931, quale risulta a
seguito della citata sentenza n. 93 del 1979, "nella parte in cui non
prevede che il giudice possa, con la pronuncia di improcedibilità,
rimettere in termini le parti con contestuale sospensione del processo
in corso".
Considerato che in ordinanza manca qualsiasi riferimento alla
concreta fattispecie e che non è svolta alcuna motivazione in ordine
alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, delle dedotte questioni di
legittimità costituzionale, essendosi il giudice a quo limitato
all'apodittica affermazione che esse "appaiono rilevanti ai fini della
decisione",
che deve, pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di
questa Corte. dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni
come sopra sollevate;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n.
148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n.
633 (modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), quale
risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del
1979, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Pretore di Roma con ordinanza in data 16 luglio 1982 (r.o. n. 629
del 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte