Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata

di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso

Nicola, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi

salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non

dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che

il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il

giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi

dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perché

emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per

l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e), del

codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento

alla nuova contestazione dell'imputazione";

che, secondo quanto espone il giudice a quo, nel corso

dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il

giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse

diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e

pertanto, non potendo decidere "allo stato degli atti" li ha

restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata

l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini

preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio

omettendo l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere il

giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, così riconducendo la

fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del

codice di procedura penale;

che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma

impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la

possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato,

ponendosi perciò in contrasto con i parametri costituzionali prima

indicati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la norma della cui costituzionalità dubita il

Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di

citazione a giudizio - già emesso nella fase antecedente a quella

dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma

stessa non può più ricevere applicazione se non previa

dichiarazione di nullità del decreto di citazione per mancanza

dell'indicazione prevista dall'art. 555, lett. e), del codice di

procedura penale;

che il secondo comma del citato art. 555 non prevede però tra le

ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio la mancanza

della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di

ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe

comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in

cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, in

parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata

di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte