Ordinanza n. 156/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 41/1995
usata come parametro
citata
- art. 11legge 576/1980
- art. 1Testo unico IVA
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 23legge cost. 1/1948
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l.
23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85,
promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal giudice di pace
di Modena nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco
Filardi, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice di pace di Modena, nel procedimento civile
vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi - per il mancato pagamento
ad opera di quest'ultimo della parte di IVA calcolata sul contributo
integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e
procuratori, in relazione ad alcune fatture emesse a suo carico a
seguito di prestazioni professionali effettuate dal primo - ha
sollevato, in riferimento all'art.3, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art.16 del d.-l. 23
febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nella parte in cui
"assoggetta ad IVA il contributo integrativo dovuto alla Cassa di
previdenza degli avvocati e procuratori, previsto dall'art. 11 della
legge 20 settembre 1980, n. 576";
che l'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede
l'applicazione dell'IVA sulle somme percepite a seguito di
prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di professioni e che
l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive
modificazioni rende obbligatoria per gli iscritti alla Cassa degli
avvocati e procuratori l'applicazione di una maggiorazione
percentuale, da versare alla Cassa, su tutti i corrispettivi
assoggettabili all'IVA, disponendo altresì, all'ultimo comma, che
tale contributo non concorre alla formazione del reddito
professionale e che non è assoggettabile all'IVA e all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
che la norma censurata prevede, invece, l'assoggettamento ad IVA
di tali maggiorazioni, pur aggiungendo che esse "non rilevano ai fini
della determinazione del predetto contributo integrativo" e, quindi,
non concorrono alla formazione del reddito, così sottoponendo ad IVA
un'entità monetaria che non rientra nella base imponibile e che può
altresì non essere stata acquisita dal contribuente;
che, d'altra parte, anche la sentenza della Corte di giustizia
delle comunità europee 7 maggio 1992 (in causa C-347/1990)
evidenzierebbe, ad avviso del giudice rimettente, che il contributo
integrativo in questione non può essere assoggettato ad IVA, non
concorrendo a formare la base imponibile sulla quale tale imposta
deve calcolarsi;
che tale contributo non necessariamente ha funzione previdenziale
nei confronti del singolo contribuente, in quanto non è computabile
a fini pensionistici né ripetibile da parte di chi lo ha versato in
caso di mancata maturazione del diritto a pensione, e "assoggettarlo
ad IVA appare discriminante nei confronti di alcune entrate degli
iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori, in quanto un
trattamento analogo non è riservato a tutte le categorie di liberi
professionisti, né a tutti coloro che forniscono servizi dietro
corrispettivo, e neppure a tutti i servizi forniti dagli avvocati e
procuratori";
che, inoltre, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
impone il pieno rispetto delle direttive comunitarie, e, nella
specie, dell'art. 33 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, che fa espresso divieto della introduzione di
imposizioni fiscali che abbiano "il carattere di imposta sulla cifra
d'affari", in quanto il sistema comunitario dell'IVA deve avere come
fondamento una base imponibile omogenea in tutti gli Stati membri, al
fine di armonizzare il valore finale di un bene e il valore monetario
di un servizio;
che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, precisando che la norma impugnata - che ha
tacitamente abrogato l'ultimo comma dell'art.11 della legge n. 576
del 1980 - riguarda tutti i professionisti e tutti i corrispettivi
percepiti sotto ogni forma di organizzazione o associazione, e che,
quanto alla asserita violazione delle norme comunitarie, a parte ogni
rilievo sulla deducibilità in questa sede, la norma sospettata non
introduce una imposta sulla cifra di affari diversa dall'IVA, ma
regola semplicemente la definizione della base imponibile dell'IVA,
in ottemperanza agli inviti in tal senso formulati dalla Commissione
dell'Unione europea, proprio per adeguare il sistema italiano alla
citata direttiva comunitaria, la quale prevede all'art.11, A 2 a) che
nella base imponibile dell'IVA vanno ricomprese imposte, dazi, tasse
e prelievi, con esclusione soltanto della stessa IVA, donde
l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente, pur richiamando l'art. 33
della VI direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17
maggio 1977, n. 77/388/CEE "in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme", ne ignora tuttavia l'art. 11, A 2 a) il quale
stabilisce che nella base imponibile si devono comprendere le
"imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa
imposta sul valore aggiunto";
che tale ultima disposizione stabilisce un criterio comune per la
determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore
aggiunto, base imponibile che - secondo il preambolo della direttiva
medesima - "deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle
operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati
comparabili in tutti gli Stati membri";
che l'assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto
alla cassa di previdenza e di assistenza, previsto dal citato art.
16 impugnato, è tale da porre il problema della sua riconducibilità
alla norma dell'art. 11, A 2 a) della direttiva anzidetta, cosicché
dalla interpretazione di essa dipende la corretta prospettazione
della questione;
che la mancata considerazione da parte del giudice rimettente di
tale elemento normativo e della sua incidenza sulla configurazione
della questione di costituzionalità si traduce in un vizio
dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, sotto il profilo
della carente valutazione di un aspetto della questione di
legittimità costituzionale attinente alla sua "non manifesta
infondatezza";
che a tale carenza può ovviarsi esclusivamente a iniziativa del
giudice rimettente;
che dunque la proposta questione di costituzionalità, risultando
priva di motivazione in ordine a un aspetto relativo all'esistenza di
uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 23 febbraio 1995,
n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni,
nella legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Modena con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte