Ordinanza n. 156/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17
settembre 1996 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 1280
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel corso di un
procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione
(art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), con
ordinanza in data 17 settembre 1996, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68
del codice penale militare di pace, norma che, prevedendo che per i
reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui
l'assenza non sia ancora terminata, la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto
l'obbligo militare, impedirebbe di configurare come istantanei i
reati di assenza dal servizio e, imponendo la loro qualificazione
come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga
fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo
al fenomeno della spirale delle condanne;
che in ciò il remittente ravvisa una violazione:
degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la
pluralità delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in
più riprese, derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe
un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che
si risolverebbe in una prova di forza tra lo Stato e il condannato,
in contrasto con la libertà di coscienza e con la finalità
rieducativa della pena;
dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché la
spirale fatto-giudizio-fatto farebbe sì che la responsabilità
dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal
funzionamento dell'apparato giudiziario militare;
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che
la moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della
pena sostanzialmente indeterminato, sino al limite del triplo del
massimo della pena edittale, in contrasto con il principio di
legalità;
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parità di assenza
dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a
derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario in
relazione ai vari episodi che l'interruzione giudiziale rende tra
loro autonomi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile e, in via subordinata, infondata.
Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a
quo è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con
sentenza n. 46 del 1998, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo
comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte