Ordinanza n. 157/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1977 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 834/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati
finanziari), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla
Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Vecchi
Vittorio, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte
d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto
"Concessione di amnistia in materia di reati finanziari", nella parte
in cui implicitamente esclude dall'applicabilità dell'amnistia le
posizioni tributarie afferenti a periodi d'imposta chiusi anteriormente
al 1 gennaio 1974, ma definiti in regimi diversi da quello del condono
tributario previsto dal decreto legge 5 novembre 1973, n. 660,
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, escludendo
dal beneficio dell'amnistia i soggetti evasori d'imposta che abbiano
già definito il loro debito, crea una disparità di trattamento tra
situazioni solo apparentemente diverse o dipendenti da elementi non
obiettivi, e si pone quindi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione
di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in riferimento allo stesso precetto
costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma
è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 32
del 1976, e manifestamente infondata con ordinanza n.240 del 1976;
che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi
argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba
mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la
manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834
(Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
EEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte