Ordinanza n. 157/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 15
della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 (Norme per
agevolare l'esecuzione di opere pubbliche), promosso con ordinanza
emessa il 23 febbraio 1977 dal TAR per la Puglia sul ricorso di Gorgoni
Antonio contro Regione Puglia ed altro, iscritta al n. 284 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 205 del 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per la Puglia, con ordinanza 23 febbraio 1977,
ha sollevato in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 128 Cost.
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della
Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione
di opere pubbliche"), nella parte in cui prevede la delegabilità ai
sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province, delle comunità
montane e loro consorzi, per le opere di loro competenza, delle
funzioni amministrative in materia di accesso ed occupazione di urgenza
di immobili da espropriare, nonché in relazione all'art. 121 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della stessa
legge, in quanto prevede la delegabilità all'assessore regionale ai
lavori pubblici delle funzioni da essa attribuite al Presidente della
giunta regionale;
considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16 è
analoga ad altre già decise da questa Corte nel senso della non
fondatezza con sentenza n. 319 del 1983 e della manifesta infondatezza
con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 in relazione a leggi di altre
regioni recanti normativa analoga;
considerato che in ordine alle predette questioni non sono stati
addotti motivi i quali possano indurre ad una diversa decisione;
considerato, altresì, quanto alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Puglia 23 giugno
1976, n. 16 che con sentenza n. 48 del 1983 questa Corte ha affermato
che la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e
l'attribuzione ad essi della competenza ad emanare atti amministrativi
con efficacia esterna non ledono di per sé l'art. 121 Cost., così
fissando un principio che rende manifestamente infondata anche la
questione relativa alla delegabilità agli assessori regionali di
funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 15 della legge della Regione Puglia 23
giugno 1976, n. 16 ("Norme per agevolare l'esecuzione di opere
pubbliche"), sollevate, con ordinanza 23 febbraio 1977, dal TAR per la
Puglia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121 e 128 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte