Ordinanza n. 157/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 48r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 738Codice di procedura civile
- art. 16legge 117/1988
- art. 738r.d. 12/1941
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); dell'art.
738, primo comma, del codice di procedura civile; dell'art. 16,
secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
il 25 giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel
procedimento di volontaria giurisdizione nel ricorso proposto
dall'Immobiliare S. Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il giudice relatore di un procedimento camerale,
instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una
delibera societaria, con ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a norma del quale il
tribunale giudica in numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma
primo, del codice di procedura civile, che nel disciplinare i
procedimenti camerali stabilisce che il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di
consiglio; c) dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile
1988, n. 117, che regola la verbalizzazione dei provvedimenti
giudiziari collegiali in relazione alla nuova disciplina della
responsabilità dei giudici;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio
decreto n. 12 del 1941 e l'articolo 738 del codice di procedura
civile sarebbero illegittimi, essendo irragionevole l'attribuzione
della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al
giudice collegiale anziché a giudice monocratico, mentre l'art. 16
della legge n. 117 del 1988 sarebbe illegittimo, per non avere
differenziato la responsabilità del relatore da quella degli altri
membri del collegio;
Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri
del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di
giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa
Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988; ordinanza n. 95 del 1987;
sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso
della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 48 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), 738, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, secondo comma, della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte