Ordinanza n. 157/1992
Altra decisione · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 576/1980
- art. 2legge 175/1983
- art. 24legge 175/1983
- art. 26legge 175/1983
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24legge 141/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2
maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24,
integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.
576, concernente la riforma della previdenza forense), promosso con
ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini
per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e
Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile tra
l'avv. Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 (R.O.
n. 602 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576 del
1980, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175,
nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il
diritto di riscattare i periodi di durata del corso legale degli
studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere
l'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione di
anzianità;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato
l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre
categorie professionali (quali, per es. gli ingegneri e gli
architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro
che, per aver prestato il servizio militare, hanno ritardato la
iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo
(donne ed inabili), vi si sono iscritti appena conseguitane la
possibilità;
che nel giudizio si sono costituiti la parte privata, che ha
concluso per l'accoglimento della questione, e la Cassa di
Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione;
Considerato che è intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n. 141,
la quale, all'art. 24, ha disciplinato ex novo il riscatto di cui
trattasi;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice
remittente per il riesame della rilevanza della questione alla
stregua della nuova legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte