Ordinanza n. 157/1994
Altra decisione · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5legge 19/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1
aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Sicilia sul giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino, iscritta al
n. 581 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 aprile 1993, il Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei
conti - nel corso del giudizio di responsabilità per danno erariale
proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti contro
Tattaresu Gavino - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti),
"nella parte in cui limita la possibilità di determinazione
presidenziale del danno da risarcire alle sole cause di valore non
superiore a lire 480.000", in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
che il remittente, ritenuto di poter far ricorso, su conforme
richiesta del Pubblico Ministero, per la determinazione del danno,
alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934,
ha rilevato che il limite monetario previsto dalla norma citata,
rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato ed avulso da ogni
significato economico, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla emanazione della ordinanza
di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;
che l'art. 5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di
somma di cui alla norma impugnata a lire 5.000.000, prevedendo
altresì l'aggiornamento di detto limite, in relazione alle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice a quo, alla stregua di tale ius
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al presidente della sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte