Ordinanza n. 157/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 20 giugno 1996 dal pretore di Belluno, sezione
distaccata di Feltre, il 14 novembre 1996 dal pretore di Savona,
sezione distaccata di Cairo Montenotte ed il 15 novembre 1996 dal
giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa,
rispettivamente iscritte al n. 1144 del registro ordinanze 1996 ed ai
nn. 6 e 15 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1996 e n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre,
con ordinanza del 20 giugno 1996, il pretore di Savona - sezione
distaccata di Cairo Montenotte, con ordinanza del 14 novembre 1996, e
il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, con
ordinanza del 15 novembre 1996, hanno sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte
in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia
urbanistica ed edilizia quando per detti reati la pena detentiva non
è alternativa a quella pecuniaria;
che nei primi due giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica
questione e che i relativi giudizi vanno, dunque, riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha dichiarato non
fondata la medesima questione e che i giudici a quibus non adducono
argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Belluno - sezione distaccata di Feltre, dal pretore di Savona -
sezione distaccata di Cairo Montenotte e dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Pisa con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte