Ordinanza n. 157/2000
Altra decisione · depositata il 24/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4,
della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla
dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio), promosso
con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul
ricorso proposto da Esposito Adriana Stella contro la Regione
Calabria ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Esposito Adriana Stella e del
Consiglio della Regione Calabria;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Silvio Dattola per il Consiglio della Regione
Calabria.
Ritenuto che una partecipante alla selezione riservata per
l'assunzione da parte del Consiglio regionale della Calabria ha
impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della
Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - la deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio, con la quale era
stata dichiarata non idonea, per mancanza del requisito del periodo
lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 (1050
ore anziché 3744 ore), investendo con i motivi la sua esclusione ed
i criteri di valutazione del servizio prestato, nonché la procedura
seguita per l'esclusione;
che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria -
sezione staccata di Reggio Calabria -, con ordinanza emessa il
6 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 51, 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio
1996, n. 8, nella parte in cui stabilisce che successivamente alla
rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione
dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a
ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in
materia di assunzioni, con riserva a favore del personale che abbia
comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla
data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte
privata, che ha condiviso le ragioni addotte dal giudice a quo nella
ordinanza di rimessione, nonché il Consiglio della Regione Calabria,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
che il 28 marzo 2000 il Consiglio regionale della Calabria ha
presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già
rassegnate;
che in sede di discussione orale la difesa del Consiglio
regionale si è richiamata ad una sopravvenuta legge regionale
3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma
4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente
giudizio, prospettando, tra l'altro, la cessazione della materia del
contendere.
Considerato che, in epoca successiva alla ordinanza di
rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge regionale
3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma
4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente
giudizio;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento
l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;
che, con l'occasione, il giudice a quo potrà anche
verificare la completezza del contraddittorio in relazione agli
effetti sull'intera selezione concorsuale della questione di
legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal medesimo giudice,
risultando da tempo intervenuta la conclusione della procedura con la
graduatoria della selezione e l'individuazione dei soggetti portatori
di posizione qualificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte