Ordinanza n. 158/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento
civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi
la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione
per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio,
soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto
milioni annui.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge
citata;
che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della
stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato
vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era
chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla
previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura
per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la
disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono
prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Considerato che detta censura è stata già respinta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con
l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte