Ordinanza n. 158/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dell'art. 5 della legge 5
maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali),
promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Tirano il 29 settembre
1980, dal Tribunale di Ravenna il 16 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze),
dai Pretori di Albenga il 19 novembre 1980, di Ancona il 12 dicembre
1980, di Riesi il 3 dicembre 1980 ed il 14 gennaio 1981 e di Cosenza il
17 dicembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 116, 117, 166,
179, 220, 221 e 241 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 123, 130 e 144 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state proposte
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,
del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvata con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte
in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito;
che tali questioni sono state sollevate in relazione: all'art. 3
Cost., dai Pretori di Tirano, Albenga e Cosenza e dal Tribunale di
Ravenna; in relazione al medesimo art. 3 nonché agli artt. 24 e 27,
terzo comma, Cost., dal Pretore di Ancona; in relazione agli artt. 3 e
27, primo e terzo comma, Cost. dal Pretore di Riesi;
che le medesime questioni sono state già dichiarate infondate
sotto tutti i profili sopra richiamati - con la sentenza n. 50/1980 e
manifestamente infondate - in riferimento all'art. 3 e talora anche
all'art. 27, primo e/o terzo comma, Cost. - con le ordinanze nn. 167,
168, 169 e 195 del 1980 e 66 del 1981;
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 27, primo e terzo
comma, Cost. dai Pretori di Tirano, Albenga, Cosenza, Ancona e Riesi
nonché dal Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte