Ordinanza n. 158/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 151/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
1 marzo 1968, n. 151 (Indennità premio di fine servizio) promosso con
ordinanza emessa il 28 dicembre 1977 dal Pretore di Genova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Calegari Margherita ed altra e
INADEL, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978;
visti l'atto di costituzione di Calegari Margherita ed altra e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il Pretore di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n.
151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio
di fine servizio ai lavoratori dipendenti assistiti dall'INADEL
dimissionari con meno di 25 anni di servizio per preteso contrasto con
l'art. 3 Cost., nel presupposto che la condizione dettata dalla norma
impugnata crei una discriminazione ingiustificata a danno dei predetti
dipendenti rispetto agli impiegati civili dello Stato.
Considerato che analoga questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 46 del 28 gennaio 1983;
che non vengono prospettati e non sussistono motivi tali da indurre
la Corte a discostarsi da detta giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza emessa dal
Pretore di Genova il 28 dicembre 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte