Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 699 del

codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della

legge 2 agosto 1967, n. 799, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112,

Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Foligno nel

procedimento penale a carico di Montenero Giovanni, iscritta al n. 836

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 121 dell'anno 1983;

2) n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno 1983 dal Pretore di Ales nei

procedimenti penali a carico di Loi Giovanni, iscritte ai nn. 905 e 906

del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Foligno, con ordinanza del 15 dicembre

1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 del codice

penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5

giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto

1967, n. 799, "in quanto rende punibile come porto abusivo di armi il

comportamento di colui che porta con sé un fucile per il quale ha

ottenuto regolare licenza ma senza avere provveduto al pagamento della

tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del

rilascio", deducendo che "perseguire in sede penale il comportamento di

colui che abbia portato con sé un fucile senza aver provveduto al

versamento della tassa prescritta non può avvenire che in violazione

dell'art. 3 della Costituzione posto che per analoghe omissioni di

versamenti di tasse, anche più gravi sotto il profilo patrimoniale,

non sono previste sanzioni del genere";

e che il Pretore di Ales, con due ordinanze del 29 giugno 1983, ha

denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 699 del codice penale, in relazione agli

artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo

1953, n. 112, Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,

in quanto "la norma in esame fa derivare conseguenze di carattere

penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia",

conseguenze, invece, non previste "in relazione ad altre autorizzazioni

(ad esempio, patente di guida");

considerato che i tre giudizi, concernendo questioni simili, quando

non addirittura coincidenti, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato altresì che, in relazione all'analoga fattispecie

dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa

annuale di concessione governativa, la Corte, con sentenza n. 272 del

1974, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità "degli artt. 7 e 8,

dodicesimo comma (già quinto comma), del regio decreto 5 giugno 1939,

n. 1016";

che in detta pronuncia è stato precisato che "non sussiste la

denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione", perché, "se è

vero che la guida di veicoli con patente ma senza che si sia provveduto

al pagamento della tassa annuale di concessione governativa è punita

con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore è

dotato di poteri discrezionali e che nel caso in esame il pagamento

della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse

anche alla tutela del patrimonio faunistico";

che la stessa ratio decidendi vale ad escludere la fondatezza delle

questioni prospettate dai giudici a quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del

codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge

2 agosto 1967, n. 799, questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Foligno con ordinanza del 15

dicembre 1981 (r.o. 836 del 1982);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 699 del codice penale, in

relazione agli artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del

d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, Tabella Allegato A, e 8 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 641, questione sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Ales con due ordinanze del 29 giugno

1983 (r.o. 905 del 1983 e 906 del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte