Ordinanza n. 158/1993
Altra decisione · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 41legge 685/1975
- art. 105legge 162/1990
- art. 32legge 162/1990
- art. 45legge 162/1990
- art. 14d.P.R. 217/1986
- art. 41d.P.R. 309/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo
comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"),
promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di
Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta
al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di
Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad
1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti
milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o
psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il
Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale di tale
disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie
contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista
dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la
sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;
che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105
legge n. 685/75 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII
di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però
che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate
come alternative;
che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico
(d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in
precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n.
685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per
eccesso di delega;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente
inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma
censurata deve leggersi " .. con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda", ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente
considera conforme al parametro di costituzionalità;
Considerato che è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del
d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori
verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del
seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo (del d.P.R. 9
ottobre 1980 n. 309) dove è scritto " ..con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda ..";
che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame
della rilevanza alla luce del comunicato predetto;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte