Ordinanza n. 158/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-octieslegge 575/1965
- art. 3legge 230/1989
usata come parametro
citata
- art. 665Codice di procedura penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma
sette, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei
beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,
promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze contro
Fiocco Andrea, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 febbraio
1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-octies comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n.
230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei
beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,
nella parte in cui non prevede che, oltre l'interessato, anche
l'amministrazione finanziaria possa proporre ricorso alla Corte
d'appello avverso il provvedimento del tribunale che, in base al
comma 4 dell'art. 2-octies citato, dispone la liquidazione del
compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei
beni sequestrati nel corso del procedimento per l'applicazione della
misura di prevenzione patrimoniale della confisca;
che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rinvio,
l'amministrazione finanziaria, tenuta all'erogazione dell'importo
dovuto a titolo di compenso per l'incarico e di rimborso delle spese
in favore dell'amministratore dei beni sequestrati, aveva proposto
ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, in base al citato art.
2-octies della legge n. 575 del 1965, avverso il decreto di
liquidazione al riguardo emesso dal tribunale di Lecce;
che la Corte d'appello di Lecce, rilevando la mancanza di una
previsione attributiva della facoltà di impugnazione anche in favore
dell'amministrazione erariale, aveva qualificato il ricorso come
incidente di esecuzione, rimettendo pertanto gli atti al tribunale
anzidetto, competente al riguardo a norma dell'art. 665 cod. proc.
pen;
che il tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile il
ricorso, osservando che in sede di incidente non è consentito
rimettere in discussione il merito di un provvedimento posto in
esecuzione, neppure da parte di un soggetto - nella specie
l'amministrazione finanziaria - che sia interessato di riflesso, e
non come titolare di autonoma posizione soggettiva, dal provvedimento
medesimo;
che, quindi, l'amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso
per cassazione avverso l'anzidetta pronuncia di inammissibilità del
tribunale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 665
cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma uno, lettera c),
dello stesso codice;
che nel corso del giudizio in tal modo instaurato la Corte di
cassazione solleva la questione di costituzionalità dell'art.
2-octies comma sette, della legge n. 575 del 1965, poiché, ad avviso
della Corte rimettente, la mancanza di una facoltà di impugnazione
per l'amministrazione, simmetrica a quella riconosciuta
all'interessato, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per difetto
di razionale giustificazione di tale differenziato trattamento a
fronte della stretta interrelazione tra le due rispettive posizioni
di credito e debito, nonché l'art. 24 della Costituzione, perché il
provvedimento che liquida il compenso e le spese, e determina nel
quantum l'obbligazione, incide su diritti patrimoniali
dell'amministrazione finanziaria, cui non può dunque non
riconoscersi la correlativa tutela in sede giurisdizionale.
Considerato che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di
rimessione, la Corte di cassazione ha sollevato la predetta questione
di costituzionalità nel giudizio instaurato a seguito di ricorso
dell'amministrazione finanziaria contro il provvedimento del
tribunale di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'incidente di
esecuzione proposto dalla medesima amministrazione contro un
precedente decreto del tribunale con il quale, a norma dell'art.
2-octies comma quarto, della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), era stata disposta la liquidazione
del compenso e delle spese in favore dell'amministratore di beni
sequestrati, nominato a norma dell'art. 2-sexies della medesima
legge;
che di fronte al giudice rimettente si controverte pertanto
dell'interpretazione degli artt. 665 e seguenti del codice di
procedura penale, al fine di stabilire l'esperibilità da parte della
ricorrente del rimedio processuale ivi previsto, contro il decreto
del tribunale;
che quindi il censurato art. 2-octies comma sette, della legge n.
575 del 1965 - concernente il diverso strumento del ricorso dinanzi
alla Corte d'appello contro il provvedimento di liquidazione del
tribunale, previsto a favore dell'amministratore e non invece anche a
favore dell'amministrazione finanziaria obbligata, e per questo
ritenuto dal giudice rimettente lesivo degli artt. 3 e 24 della
Costituzione - è estraneo al giudizio nel quale la presente
questione di costituzionalità è stata proposta, perché di esso il
giudice rimettente non deve fare applicazione, cosicché nessun
effetto sul giudizio principale potrebbe derivare da un'eventuale
decisione di accoglimento di tale questione (al contrario di quel che
sarebbe stato di fronte alla Corte d'appello - secondo quanto
riferito circa gli svolgimenti processuali precedenti il giudizio di
cassazione - ove in quella sede fosse stata prospettata tale
questione di costituzionalità);
che la circostanza, avanzata dal giudice rimettente, secondo la
quale l'eventuale accoglimento della questione proposta, relativa
all'art. 2-octies comma sette, della legge n. 575 del 1965, nella
parte in cui non riconosce all'amministrazione finanziaria il potere
di interporre ricorso alla Corte d'appello secondo le procedure ivi
previste, comportando il riconoscimento di una situazione soggettiva
propria della ricorrente, tutelabile in giudizio, sarebbe tale da far
cadere l'argomento su cui il provvedimento impugnato davanti alla
Corte di cassazione si basa, con il conseguente accoglimento del
ricorso di cui tale giudice è investito, è circostanza
inconferente, essendo inesatto ritenere che l'esistenza della
posizione soggettiva tutelabile dell'amministrazione sia la
conseguenza e non invece la premessa interpretativa della pronuncia
richiesta a questa Corte, premessa che qualunque giudice è abilitato
a valutare nell'ambito e per il fine del proprio giudizio;
che pertanto la dedotta questione di costituzionalità è priva
del requisito della rilevanza, necessario a norma dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma sette, della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n. 230
(Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei
beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte