Ordinanza n. 159/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod.
proc. civ., promossi con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello
di Torino, nel procedimento civile vertente tra Corazza Luigi e Quaglia
Maria e 20 aprile 1963 del Pretore di Bologna, nel procedimento civile
tra Bignardi Celestino e Marcandoro Maria, iscritte ai nn. 153 e 113
del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica rispettivamente n. 201 del 27 luglio 1963 e n. 167 del 22
giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con le ordinanze predette, è stata proposta
questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc.
civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché
l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola
la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni
dei cittadini meno abbienti;
che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 651 del Cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione è stata
prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo
motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civ., sollevata come in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte