Ordinanza n. 159/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 8legge 932/1969
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del
codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.
932, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di
Oristano nel procedimento penale a carico di Meli Mario ed altro,
iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
include l'avviso di procedimento nel novero degli atti interruttivi
della prescrizione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con sentenza n. 155 del 1973 questa Corte ha
dichiarato non fondata la stessa questione;
che non sono stati prospettati profili nuovi né addotti motivi che
possano indurre la Corte a modificare la sua precedente giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8
della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera
l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti
interruttivi della prescrizione, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 155 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte