Ordinanza n. 159/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 385/1980
- art. 2legge 385/1980
- art. 3legge 385/1980
usata come parametro
- art. 64Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 42legge 385/1980
- art. 53legge 385/1980
- art. 84legge 385/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche
ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.
167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata); degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio
1980, n. 385, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1983 dalla
Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Lussu
Efisio contro Comune di Villacidro, iscritta al n. 525 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Cagliari - con ordinanza emessa
il 15 marzo 1983 - ha impugnato, per pretesa violazione degli artt. 64
e 72 Cost., l'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in quanto approvata
dalla Camera senza tener conto, nel calcolo della maggioranza, dei
deputati presenti ma astenutisi dal voto); ed ha inoltre sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
legge 29 luglio 1980, n. 385, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
42, terzo comma, 53, primo comma, 84 (rectius: 81), quarto comma, e
136, primo comma, della Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza di
entrambe le questioni, con particolare riguardo alla sentenza di
accoglimento n. 223 del 1983.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 385 del 1980,
mediante la ricordata sentenza n. 223 del 1983; e che, d'altra parte,
l'impugnativa della legge n. 865 del 1971, in riferimento agli artt. 64
e 72 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla Corte stessa, mediante
la sentenza n. 78 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara 13 manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in
riferimento agli artt. 64 e 72 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello
di Cagliari, con ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio
1980, n. 385 (già dichiarati costituzionalmente illegittimi con
sentenza n. 223 del 1983), sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari
con l'ordinanza predetta.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte