Ordinanza n. 159/1993
Altra decisione · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 1611/1933
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24r.d. 1611/1933
- art. 32r.d. 1611/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30
gennaio 1933, n. 1611 ("Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e l'Ente Ferrovie
dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero
Fabio e l'ente Ferrovie dello Stato, quest'ultimo costituitosi a
mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il
Pretore di Venezia, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. - dell'art. 3 R.D. 30 gennaio
1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) nella parte in cui
prevede che le amministrazioni dello Stato possono - intesa
l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari
nei giudizi innanzi al pretore per sospetta violazione sia del
diritto di difesa (perché, ammettendo indiscriminatamente per tutte
le materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in
giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri
funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale, non si
assicura alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale
(perché in generale, nell'ipotesi suddetta, viene consentito
l'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato); sia
del principio di eguaglianza (per essere ingiustificatamente
prevista, per le amministrazioni dello Stato, una disciplina
differenziata della rappresentanza in giudizio nelle controversie
innanzi al pretore);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente
Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni (v.
delibera CIPE 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991
n. 386, convertito in legge
29 gennaio 1992 n. 35) e che ciò può incidere sulla possibilità
che la difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta
dall'Avvocatura di Stato e quindi sulla ulteriore applicabilità
della relativa disciplina;
che la questione di costituzionalità, come prospettata dal
giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione il patrocinio
dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa è oggetto di censura;
che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano
restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte