Ordinanza n. 159/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 595Codice penale
- art. 13legge 47/1948
citata
- art. 68Costituzione
- art. 30legge 223/1990
- art. 3legge 9/1996
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999
della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro
Lopez, promosso dal Tribunale di Cosenza - sezione 2a penale - con
ricorso depositato il 19 febbraio 2001 ed iscritto al n. 184 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso del giudizio penale innanzi al Tribunale
di Cosenza a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato
di cui all'art. 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) in
relazione all'art. 595 del codice penale e all'art. 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disciplina sulla stampa) per avere, in data
4 dicembre 1992, facendo uso del mezzo televisivo, offeso la
reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, con l'attribuzione
di fatto determinato, la difesa dell'imputato all'udienza del
9 gennaio 1995, invocava l'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale
29 ottobre 1993, n. 3, e chiedeva che il Tribunale disponesse, ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della
Costituzione) la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati,
che era disposta in pari data;
che l'assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del
9 novembre 1999, deliberava, conformemente alla proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel senso di ritenere
che i fatti per i quali era pendente detto processo penale
concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni;
che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza adottata
all'udienza del 21 febbraio 2000, ha proposto ricorso per conflitto
di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla citata delibera; ricorso dichiarato ammissibile ai sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 389
del 2000, con riserva di ogni definitiva decisione anche in ordine
alla ammissibilità, e con disposizione di adempimenti, a cura del
Tribunale ricorrente, di notifica alla Camera dei deputati e di
deposito presso la Corte, con la prova dell'eseguita notificazione,
entro determinati termini;
che il ricorso e l'ordinanza erano depositati tardivamente
dal Tribunale di Cosenza rispetto al termine perentorio assegnato,
per cui questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso stesso, con
sentenza 25 luglio 2001, n. 293;
che il Tribunale di Cosenza, nel frattempo, con ordinanza
adottata all'udienza del 5 febbraio 2001, ha nuovamente sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla citata delibera, senza fare alcun riferimento al
precedente ricorso;
che il Tribunale di Cosenza si è limitato a riproporre
pedissequamente le precedenti censure, ritenendo non configurabile un
collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie e
l'attività parlamentare del deputato Sgarbi, alla luce degli
elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla
relazione della Giunta alla quale la prima faceva rinvio, non
apparendogli riscontrabile negli apprezzamenti formulati dallo stesso
in ordine alla competenza e professionalità del consulente tecnico
Lopez un'attinenza con atti tipici della funzione parlamentare, né
essendo possibile individuare nel comportamento di cui si tratta un
qualche intervento divulgativo di una scelta o di un'attività
politico-parlamentare;
che, secondo il collegio ricorrente, il deliberato della
Camera dei deputati, motivando l'insindacabilità con la natura di
critica tutta politica delle espressioni usate dal deputato Sgarbi,
si sarebbe basato sulla erronea interpretazione, secondo la quale la
prerogativa costituzionale coprirebbe tutti i comportamenti
riconducibili all'attività politica del deputato o senatore, ciò
che comporterebbe la ingiustificata menomazione della sfera di
attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, rendendosi,
pertanto, necessario il ricorso al rimedio del conflitto di
attribuzione a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che pertanto, il Tribunale di Cosenza, ritenendo "necessario
... il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera dei
deputati nella vicenda in esame" ha rimesso gli atti alla Corte per
la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato;
che nelle conclusioni-dispositivo il Tribunale si è limitato
a sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del
potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di
applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come
esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata in data
9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti al
...Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi".
Considerato che alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato
con le sentenze n. 363 e n. 364 del 2001 e n. 15 e n. 31 del 2002, il
ricorso, a prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualità
di riproposizione, deve essere dichiarato, in questa fase
preliminare, inammissibile, in quanto l'atto introduttivo, pur
contenendo gli elementi indispensabili per la identificazione delle
"ragioni di conflitto", difetta di una domanda chiaramente
individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una
pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di
appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che
annulli la stessa delibera;
che ne consegue l'inammissibilità del ricorso per conflitto
in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di
Cosenza nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte