Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre

1951, n. 1022, promosso con ordinanza 5 gennaio 1958 emessa dal

Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Cosentino

Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 17

del Registro di ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.

Ritenuto che con sentenza 15 maggio 1957, n. 72, questa Corte ha

dichiarato "costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre 1951,

n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nei limiti di

300 ettari, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio

1950, n. 230";

che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Cosenza, la difesa

dell'Opera per la valorizzazione della Sila ha eccepito che la data del

15 novembre 1949 segnerebbe soltanto il momento al quale fare risalire

l'inizio del vincolo di indisponibilità per i soggetti espropriandi,

ma non escluderebbe dall'esproprio i terreni entrati nel patrimonio del

soggetto colpito, posteriormente a detta data;

che, in conseguenza, dovrebbe tenersi conto della divisione

intervenuta fra i germani Giuseppe, Rodolfo e Nicola Cosentino fu

Francesco con l'atto notar Cizza del 25 aprile 1950, in virtù della

quale a Giuseppe Cosentino, in epoca antecedente alla entrata in vigore

della legge 12 maggio 1950, n. 230, vennero assegnati sulla partita

catastale 166 non già ha 170.13.77, come calcolato dal consulente,

bensì ha 215.13.00;

che il Tribunale di Cosenza, ritenuto che codesta eccezione

proponga una questione di legittimità costituzionale rilevante per il

giudizio di merito e non manifestamente infondata, ha disposto con

ordinanza emessa il 5 gennaio 1958, notificata alle parti e al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a

questa Corte;

che soltanto il signor Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso

dall'avv. Rodolfo Grimaldi, si è costituito nel presente giudizio di

legittimità costituzionale con atto di deduzioni depositato nella

cancelleria della Corte il 15 maggio 1958, chiedendo che la Corte

costituzionale in via pregiudiziale riconosca e dichiari il suo difetto

di potere per l'esame della nuova questione di legittimità

costituzionale in quanto attinente ad un provvedimento legislativo

delegato già dichiarato con sua sentenza costituzionalmente

illegittimo o, in via subordinata, la manifesta infondatezza della

sollevata questione di costituzionalità;

che il signor Giuseppe Cosentino con memoria depositata nella

cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 1959 ha ribadito e illustrato

le sue tesi difensive;

Considerato che la Corte ha dichiarato l'illegittimità soltanto

parziale del decreto delegato in questione, e che, pertanto, nulla si

opporrebbe, in linea di massima, all'esame di questioni di legittimità

costituzionale di quelle parti del decreto che non fossero state

travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità;

che, peraltro, la questione di legittimità nuovamente proposta è

relativa alla parte del decreto delegato che la Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo, sulla quale dichiarazione non è

consentito ritornare;

che, comunque, la questione medesima è manifestamente infondata,

poiché, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, la data del

15 novembre 1949 è da considerare il termine al quale occorre fare

rigoroso riferimento per l'accertamento della titolarità e consistenza

dei beni soggetti a scorporo, tanto in favore quanto in danno così

degli enti esproprianti come delle persone soggette a esproprio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sollevata con

l'ordinanza sopra citata e ordina la restituzione degli atti al

Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte