Ordinanza n. 16/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 settembre
1951, n. 1022, promosso con ordinanza 5 gennaio 1958 emessa dal
Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Cosentino
Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 17
del Registro di ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Ritenuto che con sentenza 15 maggio 1957, n. 72, questa Corte ha
dichiarato "costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 16 settembre 1951,
n. 1022, per la parte in cui espropria terreni compresi nei limiti di
300 ettari, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione e nell'art. 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230";
che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Cosenza, la difesa
dell'Opera per la valorizzazione della Sila ha eccepito che la data del
15 novembre 1949 segnerebbe soltanto il momento al quale fare risalire
l'inizio del vincolo di indisponibilità per i soggetti espropriandi,
ma non escluderebbe dall'esproprio i terreni entrati nel patrimonio del
soggetto colpito, posteriormente a detta data;
che, in conseguenza, dovrebbe tenersi conto della divisione
intervenuta fra i germani Giuseppe, Rodolfo e Nicola Cosentino fu
Francesco con l'atto notar Cizza del 25 aprile 1950, in virtù della
quale a Giuseppe Cosentino, in epoca antecedente alla entrata in vigore
della legge 12 maggio 1950, n. 230, vennero assegnati sulla partita
catastale 166 non già ha 170.13.77, come calcolato dal consulente,
bensì ha 215.13.00;
che il Tribunale di Cosenza, ritenuto che codesta eccezione
proponga una questione di legittimità costituzionale rilevante per il
giudizio di merito e non manifestamente infondata, ha disposto con
ordinanza emessa il 5 gennaio 1958, notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a
questa Corte;
che soltanto il signor Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso
dall'avv. Rodolfo Grimaldi, si è costituito nel presente giudizio di
legittimità costituzionale con atto di deduzioni depositato nella
cancelleria della Corte il 15 maggio 1958, chiedendo che la Corte
costituzionale in via pregiudiziale riconosca e dichiari il suo difetto
di potere per l'esame della nuova questione di legittimità
costituzionale in quanto attinente ad un provvedimento legislativo
delegato già dichiarato con sua sentenza costituzionalmente
illegittimo o, in via subordinata, la manifesta infondatezza della
sollevata questione di costituzionalità;
che il signor Giuseppe Cosentino con memoria depositata nella
cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 1959 ha ribadito e illustrato
le sue tesi difensive;
Considerato che la Corte ha dichiarato l'illegittimità soltanto
parziale del decreto delegato in questione, e che, pertanto, nulla si
opporrebbe, in linea di massima, all'esame di questioni di legittimità
costituzionale di quelle parti del decreto che non fossero state
travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità;
che, peraltro, la questione di legittimità nuovamente proposta è
relativa alla parte del decreto delegato che la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, sulla quale dichiarazione non è
consentito ritornare;
che, comunque, la questione medesima è manifestamente infondata,
poiché, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, la data del
15 novembre 1949 è da considerare il termine al quale occorre fare
rigoroso riferimento per l'accertamento della titolarità e consistenza
dei beni soggetti a scorporo, tanto in favore quanto in danno così
degli enti esproprianti come delle persone soggette a esproprio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1022, sollevata con
l'ordinanza sopra citata e ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte