Ordinanza n. 16/1964
Altra decisione · depositata il 14/03/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 13 novembre 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile
vertente tra Papa Agatino e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45 del 16 febbraio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Catania
fra Agatino Papa, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per
il servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato
aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di
contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi
figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la
guerra 1915-1918; è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, che non consente il riconoscimento dei contributi
figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti
pensionistici;
che si assumeva in giudizio dalla difesa del Papa la illegittimità
costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della
Costituzione perché eccedente i limiti della delega conferita con
l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata, col
porre il divieto della computabilità del servizio militare agli
effetti di due diversi trattamenti pensionistici, potesse essere
considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di
coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di
assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la sollevata questione rinviandone in conseguenza la
risoluzione alla Corte costituzionale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti non si sono
costituite ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;
che l'Avvocatura ha eccepito il difetto della rilevanza, in via
principale perché, non potendosi riconoscere al disposto dell'art. 10
della legge delegata efficacia retroattiva, la controversia avrebbe
dovuto essere decisa in base alle norme vigenti alla data del 1 maggio
1957, dalla quale sarebbe dovuta decorrere la pensione richiesta
all'I.N.P.S. e, in via subordinata, perché in ogni caso sarebbe
applicabile l'art, 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che avrebbe
assorbito e fatta propria la disposizione della legge delegata;
Considerato che la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che,
pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a
quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma
impugnata è applicabile al rapporto controverso;
che nel caso in esame tale accertamento è mancato avendo il
Tribunale omesso di esaminare sia l'applicabilità al rapporto
controverso della normazione preesistente al decreto n. 818 del 1957,
sia se il giudizio potesse essere definito in base alla disposizione
contenuta nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55,
che si assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del
precedente decreto legislativo delegato;
che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al
Tribunale per l'esame della rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte