Ordinanza n. 16/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 5legge 62/1953
- art. 6legge 62/1953
citata
- art. 5legge 87/1953
- art. 6legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della
legge riapprovata il 24 febbraio 1982 dal Consiglio regionale,
recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22
ottobre 1979, n. 34", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 1982, depositato in
cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro
ricorso 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli
artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli artt.
5 e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante "Variazioni alle leggi
regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", legge
riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982;
che secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione
delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52,
legge regionale n. 12 del 1979, anche per un'aliquota dei posti
disponibili a seguito del primo aumento della dotazione organica
complessiva del ruolo unico regionale) e 6 (che detta disposizioni
sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali)
violano il contenuto del contratto nazionale del personale delle
Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il concorso pubblico
per la copertura dei posti vacanti (salva la riserva per i
collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali
appartenenti a livelli retributivi inferiori e mai per la copertura
dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso modo
i requisiti per l'ammissione dei dipendenti regionali ai pubblici
concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico;
che, a giudizio del ricorrente, la corrispondenza della
normativa regionale in materia di ordinamento del personale ai
contenuti della disciplina emersa dalla contrattazione collettiva
può essere considerata alla stregua di un princìpio fondamentale
che si impone alla competenza legislativa concorrente in tema di
ordinamento degli uffici;
che la Regione Emilia-Romagna si è costituita fuori termine;
Considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata (sent.
n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il
personale delle Regioni - uno dei quali, per la precisione quello
stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di
legittimità nel presente giudizio - stipulati prima della legge
quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli
prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie
predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere "un
significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché
rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di
disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle
carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di
seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal
contenuto dell'accordo stesso";
che non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la
Corte a modificare la propria giurisprudenza, né risultando
altrimenti violati dalla legge impugnata i parametri indicati nel
ricorso, la questione di costituzionalità degli impugnati artt. 5 e
6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione
Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni
alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34",
sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte