Ordinanza n. 16/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 310Codice di procedura penale
- art. 294Codice di procedura penale
- art. 13d.lgs. 12/1991
- art. 293legge 332/1995
- art. 10legge 332/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1,
e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 27 ottobre 1997 dal Tribunale di Bari - Sezione per il riesame,
iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di Bari, adito in sede di appello ex art.
310 del codice di procedura penale avverso il provvedimento del
locale giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la
richiesta di scarcerazione di due fermati che avevano rifiutato di
rendere l'interrogatorio a norma dell'art. 391, comma 3, e nei cui
confronti era stata adottata la misura cautelare della custodia in
carcere, senza che, alla stregua dell'art. 294, comma 1, del codice
di procedura penale, si fosse proceduto ad assumere l'interrogatorio
successivamente all'applicazione della misura, ha, con ordinanza del
27 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dello stesso art. 294, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "il
giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida
.. del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare in carcere
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio
dell'esecuzione della custodia", nonché dell'art. 302 dello stesso
codice "nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della
custodia cautelare applicata a persona che, pur se interrogata nel
corso dell'udienza di convalida del fermo, dall'inizio
dell'esecuzione della custodia non sia stata (nuovamente) interrogata
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni";
che secondo il giudice a quo, poiché il quadro normativo
originario in tema di interrogatorio della persona in vinculis
risulterebbe radicalmente modificato sia a seguito degli interventi
del legislatore sia in conseguenza di decisioni della Corte
costituzionale, ne sarebbe derivata una situazione deteriore e, per
di più, lesiva del diritto di difesa, per il fermato poi sottoposto
alla misura custodiale rispetto alla persona raggiunta esclusivamente
dalla misura;
che, più in particolare, si richiamano le modifiche che hanno
attinto l'art. 391, comma 3, e l'art. 293, comma 3, del codice di
procedura penale, in un panorama in cui la persona colpita da
un'ordinanza di custodia cautelare ha la possibilità di rendere
l'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, conoscendo gli atti
sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero con
possibilità del suo difensore di apprestare una più efficace linea
difensiva, garanzia non concessa all'indagato colpito da un'ordinanza
di custodia cautelare dopo la convalida del fermo o dell'arresto, il
quale viene interrogato in una fase, come l'udienza di convalida, in
cui non ha la possibilità di conoscere gli atti su cui la richiesta
si fonda né, ovviamente, di estrarne copia;
che, di conseguenza, l'equiparazione dell'interrogatorio previsto
dall'art. 391, comma 3, all'interrogatorio previsto dall'art. 294,
penalizzerebbe la posizione del fermato, senza che a tale posizione
deteriore possa ovviarsi né con l'interrogatorio contemplato in sede
di richiesta di revoca o di sostituzione della misura (trattandosi di
evenienza soltanto ipotetica e comunque priva di effetti sul piano
della efficacia della misura stessa), né con la facoltà per
l'arrestato o il fermato di prendere visione (come è avvenuto nel
caso di specie) degli atti posti a fondamento del decreto di fermo:
si tratterebbe di una richiesta il cui accoglimento è rimesso alla
discrezionalità dell'organo procedente, per giunta, da considerare
di estrema latitudine, attesi i termini di efficacia della procedura
coercitiva e la segretezza degli atti di essa dotati di una specifica
autonomia rispetto a quelli posti a base della richiesta di misura
cautelare;
che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che il giudice a quo ha di mira un intervento additivo
da parte di questa Corte volto ad introdurre, anche nel caso in cui
l'indagato si trovi in vinculis in forza di un provvedimento di
fermo, il dovere del giudice, all'esito del giudizio di convalida, di
procedere all'interrogatorio del fermato, a norma dell'art. 294,
comma 1, del codice di procedura penale, nel caso in cui sempre al
termine di tale procedura abbia adottato la misura cautelare della
custodia in carcere, così da rendere operante, ove venga omesso
l'interrogatorio nei cinque giorni dalla privazione dello status
libertatis l'effetto estintivo della misura a norma dell'art. 302 del
codice di procedura penale;
che correttamente il giudice a quo ha, dunque, denunciato il
comma 1 dell'art. 294, nella parte in cui preclude al giudice di
procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia già
interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di
convalida;
che la norma adesso censurata, introdotta dall'art. 13 del
decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, risponde all'evidente,
quanto ragionevole esigenza, già avvertita dalla prevalente
interpretazione giurisprudenziale, di evitare un'inutile duplicazione
di attività processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di
convalida, le finalità di garanzia poste a base dell'interrogatorio
dell'imputato in stato di custodia cautelare; più precisamente, il
pubblico ministero, se non ritiene di comparire all'udienza
"trasmette le richieste in ordine alla libertà personale con gli
elementi su cui le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis), e
invece se compare all'udienza", illustra le richieste in ordine alla
libertà personale (art. 391, comma 3);
che, peraltro, la medesima finalità viene a realizzarsi anche
nel caso in cui l'arrestato o il fermato rifiuti l'interrogatorio in
sede di convalida, dato che tale rifiuto interviene in presenza di un
atto contestativo articolato secondo le accennate peculiari cadenze
della procedura;
che appare inconferente il richiamo all'art. 293, comma 3, del
codice di procedura penale, quale integrato ad opera dell'art. 10
della legge 8 agosto 1995, n. 332, che prescrive il deposito nella
cancelleria del giudice che ha adottato la misura, oltre che
dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, anche della
"richiesta del pubblico ministero" e degli "atti presentati con la
stessa", risultando tale precetto coordinato all'esigenza "di
consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal
pubblico ministero, sul presupposto che, dopo l'esecuzione della
misura cautelare, non sussistono ragioni di riservatezza tali da
giustificare limitazioni al diritto di difesa", così da assicurare
"al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su
cui è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di
rendere attuabile un'adeguata e informata assistenza
all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex
art. 294 del codice di procedura penale" (v. sentenza n. 192 del
1997); un'esigenza non avvertibile allorché la misura sia stata
adottata all'esito del procedimento di convalida almeno nel senso che
la conoscenza anticipata del contenuto della eventuale richiesta vale
a qualificare tale deposito come preordinato esclusivamente
all'esercizio del potere di gravame;
che, dunque, la diversità di situazioni poste a confronto
esclude che possa dirsi vulnerato il principio di eguaglianza, mentre
l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il
complessivo contesto in cui la relativa udienza si svolge, in grado
di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche
con riferimento alla misura disposta, così da escludere qualsivoglia
lesione del diritto di difesa;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte