Ordinanza n. 16/2000
Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle delibere del 16 marzo 1999 della Camera dei
deputati relative alla insindacabilità dei fatti per i quali è in
corso il procedimento penale n. 4771/1998 nei confronti degli
onorevoli Roberto Maroni ed altri, promosso dalla Corte di appello di
Milano, sezione IV penale, con ricorso depositato il 5 agosto 1999 ed
iscritto al n. 127 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di appello di Milano procede nei confronti
dei deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Mario Borghezio, Davide
Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli,
appellanti avverso la sentenza del pretore di Milano, che li aveva
condannati per i reati di cui agli artt. 110, 337, 339 e 110, 341,
quarto comma, del codice penale, in relazione ai fatti commessi in
Milano durante una perquisizione disposta dal Procuratore della
Repubblica di Verona nei confronti di tale Marchini Corinto, e poi
estesa ad un locale ritenuto nella disponibilità del predetto presso
la sede di Milano del Partito Lega Nord;
che la Camera dei deputati, con deliberazioni adottate in
assemblea il 16 marzo 1999, discostandosi parzialmente dalle proposte
della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, dei fatti oggetto di entrambe le imputazioni di
resistenza e di oltraggio contestate ai deputati Maroni, Bossi,
Caparini, Martinelli e Calderoli, mentre nei confronti del deputato
Borghezio, anch'egli imputato di entrambi i reati, la deliberazione
di insindacabilità ha avuto per oggetto solo i fatti relativi
all'imputazione di oltraggio;
che la Corte di appello di Milano ha sollevato, con ordinanza in
data 8 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati, contestando l'uso non
corretto "del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei
presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con delibere
del 16 marzo 1999";
che la ricorrente, richiamando le sentenze di questa Corte n.
289 del 1998 e n. 375 del 1997, rileva che la prerogativa
costituzionale riguarda i soli comportamenti dei membri delle Camere
funzionali all'esercizio del mandato parlamentare e non si estende
all'intera attività politica del deputato, in quanto "tale
interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto
dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare
la prerogativa in un privilegio personale";
che, in particolare, la Corte ricorrente dubita che nell'azione
di difesa di una posizione programmatica e politica si possa
configurare, "solo perché non estranea a rivendicazioni avanzate
anche nell'ambito parlamentare, quel nesso con le funzioni proprie
dei deputati ... che è presupposto essenziale del potere valutativo
attribuito alle Camere";
che il nesso funzionale sarebbe ancor meno ravvisabile con
riferimento a comportamenti di violenza e minaccia per opporsi a
pubblici ufficiali, come d'altronde ritenuto dalla stessa Giunta per
le autorizzazioni a procedere, che aveva escluso qualsiasi possibile
collegamento tra le funzioni parlamentari e le condotte riconducibili
al reato di resistenza a pubblico ufficiale, "ancorché lette nel
contesto di protesta ideologica da cui si muove l'azione politica
della Lega Nord";
che le delibere parlamentari di insindacabilità avrebbero quindi
compresso la sfera di attribuzioni proprie del potere giudiziario,
precludendo alla Corte ricorrente "la cognizione ... in ordine alla
rilevanza penale dei fatti contestati e alla loro riferibilità agli
imputati".
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente
a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso
articolo, impregiudicata ogni definitiva decisione anche
sull'ammissibilità;
che la Corte di appello di Milano è legittimata a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio penale
pendente per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale,
in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte,
secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro
funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di
attribuzione;
che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in
ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (v., da ultimo, ordinanze nn. 363, 362, 319 del 1999);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la
Corte di appello di Milano lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi
presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di
dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle
loro funzioni (v., da ultimo, ordinanze nn. 363,362 e 319 del 1999);
che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di
appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza alla Corte di appello di Milano, sezione IV
penale, ricorrente;
b) che gli atti introduttivi del conflitto e la presente
ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei
deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al punto a), per essere successivamente depositati nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte