Ordinanza n. 160/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 9r.d. 1404/1934
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 20 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a
carico di Bitetto Erminia ed altri, iscritta al n. 147 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 del 27 luglio 1963;
2) 15 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a
carico di Boccuzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 148 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 del 27 luglio 1963;
3) 18 giugno 1963 del Tribunale di Enna nel procedimento penale a
carico di Velardita Mario ed altri, iscritta al n. 151 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 31 agosto 1963;
4) 11 maggio 1963 del Giudice istruttore del Tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Stella Giampiero ed altri, iscritta
al n. 160 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;
5) 4 luglio 1963 del Tribunale di Bassano del Grappa nel
procedimento penale a carico di Vivian Franco ed altro, iscritta al n.
165 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;
6) 31 ottobre 1962 del Pretore di Prizzi nel procedimento penale a
carico di Raneri Cosimo ed altri, iscritta al n. 166 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con tutte le ordinanze suddette, è stata o
esplicitamente o sostanzialmente proposta, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello art.
9, comma secondo, del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al
Procuratore generale della Corte di appello la facoltà di disporre che
a carico di imputati minorenni si proceda separatamente dai coimputati
maggiorenni;
che infatti nell'ordinanza n. 160, pur non essendosi esplicitamente
indicata la norma di cui si eccepisce la illegittimità, la sua
identificazione nella seconda parte del secondo comma dell'art. 9
predetto può esattamente desumersi dal contesto là dove è scritto:
"la norma che dà al Procuratore generale presso la Corte di appello la
facoltà di deliberare, con suo provvedimento insindacabile (nel caso
di procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni), che si
proceda separatamente, è incostituzionale perché in contrasto con
l'art. 25 della Costituzione";
che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, fino
a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà
facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,
con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono
coimputati maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente
a carico dei primi;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione), e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte