Ordinanza n. 160/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1979
dal Giudice conciliatore di Mantova nel procedimento civile vertente
tra Ramanzini Aldo e Collini Luigi iscritta al n. 838 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Il giudice conciliatore di Mantova, nel procedimento civile e
coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 l. 27 luglio 1978 n. 392, in
riferimento all'art. 3 Cost., sostenendo che si verifica grave
disparità fra coloro che, con unico atto, stipulano contratto di
locazione sia di locali destinati ad abitazione sia di autorimessa, e
coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi. In questo
secondo caso, ad avviso del Conciliatore, potrebbe verificarsi ingiusta
speculazione, potendo il locatore invocare l'applicazione di un canone
di libero mercato per il contratto relativo all'autorimessa, con
conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost..
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che la questione
fosse dichiarata infondata.
Va rilevato, però, che l'ordinanza in parola non solo non motiva
in punto di rilevanza, ma non fa nemmeno il più fugace accenno alla
fattispecie sottoposta all'esame del giudice, sì che non è dato in
alcun modo di conoscere se la sollevata questione abbia effettivamente
carattere di pregiudizialità rispetto al caso da risolvere.
Ne deriva che, in aderenza all'ormai reiterata e consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal
Giudice Conciliatore di Mantova, coll'ordinanza in epigrafe, in ordine
agli artt. l, 12 e 13 della l. 27 luglio 1978, n. 392 e in relazione
all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte