Ordinanza n. 160/1984
Altra decisione · depositata il 07/06/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Regione
Veneto, notificati il 23 aprile e il 15 luglio 1980, depositati in
cancelleria il 30 aprile e il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19
del registro 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di
provvedimenti degli Intendenti di Finanza di Verona (n. 3775/80 del 16
febbraio 1980) e di Rovigo (n. 8470 del 17 maggio 1980) relativi alle
competenze regionali in materia di opere idrauliche.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Guido Viola per la regione Veneto e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, prima di esaminare la questione concernente la
spettanza allo Stato o alla Regione Veneto della competenza al rilascio
di autorizzazioni e concessioni idrauliche ed all'incameramento dei
relativi canoni nell'ambito del territorio della Regione stessa,
occorre anzitutto acquisire agli atti il testo integrale della lettera
- circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del
Demanio, menzionata nella nota dell'Intendenza di Finanza di Rovigo
diretta al locale Ufficio regionale del Genio civile in data 17 maggio
1980 n. 8470, e con cui sono state impartite direttive in materia anche
ad altre Intendenze di Finanza; come pur conoscere se, successivamente
alla circolare suddetta, siano state emanate ulteriori direttive aventi
lo stesso oggetto;
ritenuto altresì che, sempre allo scopo di acquisire elementi
utili ai fini della decisione, occorre anche conoscere i tipi di
utilizzazione dei beni demaniali a cui tendono le richieste di
concessione, di cui alla nota dell'Ufficio regionale del Genio civile
di Rovigo 10 maggio 1980 n. 3188, diretta alla locale Intendenza di
Finanza.
Visti gli artt. 13 legge ll marzo 1953, n. 87 e 12 delle Norme
integrative 16 marzo 1956 per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni altra decisione;
dispone: 1) che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a
far pervenire alla Cancelleria di questa Corte il testo integrale della
sopra menzionata lettera circolare del Ministero delle Finanze,
Direzione generale del Demanio, e delle eventuali successive istruzioni
impartite in materia alle Intendenze di Finanza;
2) che la Presidenza della Giunta regionale del Veneto provveda a
far pervenire alla stessa Cancelleria l'indicazione dei tipi di
utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di
concessione delle quali è cenno nella menzionata nota dell'Ufficio
regionale del Genio civile di Rovigo diretta alla locale Intendenza di
Finanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte