Ordinanza n. 160/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 6legge 775/1970
- art. 1legge 117/1968
- art. 2legge 117/1968
- art. 195r.d. 645/1936
- art. 178r.d. 645/1936
- art. 1legge 196/1952
- art. 2legge 196/1952
- art. 398legge 196/1952
- art. 399legge 196/1952
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo
comma, numero 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di S. Vito al
Tagliamento nel procedimento penale a carico di Moz Carlo, iscritta
al n. 649 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Pretore di Cavalese nel
procedimento penale a carico di Vidalli Pietro, iscritta al n. 657
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che l'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, nella parte in cui commina la pena dell'arresto
da tre a sei mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a 2 milioni per
l'esercizio senza concessione (rectius, autorizzazione: cfr. sentenza
n. 1030 del 1988) degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di
debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso d.P.R., è impugnato:
a) in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., dal Pretore di S.
Vito al Tagliamento, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe
sostiene che sarebbero stati travalicati i limiti della delega per
l'emanazione del testo unico contenuta nell'art. 6, ultimo comma,
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in quanto nella normativa
previgente il fatto in questione sarebbe quello previsto negli artt.
1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117, ed ivi punito con la sola
pena dell'ammenda;
b) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Pretore
di Cavalese, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene
che nell'ipotesi considerata la pena edittale minima sarebbe
"irragionevolmente sproporzionata" all'entità del fatto-reato, così
da "travolgere radicalmente" la finalità rieducativa della pena,
"per il cui perseguimento è essenziale che il reo senta la
congruità della sanzione inflittagli";
c) in riferimento all'art. 3 Cost., dallo stesso Pretore di
Cavalese, che sostiene che la pena edittale minima prevista dalla
disposizione impugnata darebbe luogo a disparità di trattamento
rispetto alla situazione dell'esercizio senza autorizzazione di
impianti radiotelevisivi in ambito locale, non assoggettato a
sanzione a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976:
aggiungendo, al riguardo, che l'anomalia di quest'ultima situazione -
sottolineata nella sentenza 237 del 1984 - avrebbe perso il carattere
di temporaneità ed assunto il valore di "vera e propria opzione
legislativa" quanto meno sotto il profilo dell'irrilevanza penale del
fatto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi, ha chiesto che le predette questioni siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate;
Considerato:
1) che una questione identica a quella sub a) è stata già
dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 1030 del 1988
(par. 3) in quanto l'impugnato art. 195 riproduce quasi letteralmente
- e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria - l'art. 178
del previgente codice postale (regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196,
mentre alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del
1968 corrispondono quelle di cui agli artt. 398 e 399 del d.P.R. n.
156 del 1973, poi modificate dalla legge n. 209 del 1980; che la
censura prospettata in riferimento all'art. 25 Cost. è del tutto
sprovvista di motivazione;
2) che una questione in tutto analoga a quella sub b) è stata
dalla Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 237
del 1984, sul rilievo che l'"art. 27, terzo comma, Cost. "si
riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto"
(sentenza n. 167 del 1973; cfr. anche sentenza n. 104 del 1982),
mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia
rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa
alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sentenze n. 22
del 1971 e n. 107 del 1980)";
3) che la questione sub c), dichiarata infondata con la medesima
sentenza n. 237 del 1984, è stata poi dichiarata numerose volte
manifestamente infondata e da ultimo con l'ordinanza n. 13 del 1989,
nella quale - sulla scorta di quanto precisato nella sentenza n. 826
del 1988 - si è ribadita la provvisorietà della disciplina degli
apparecchi radiotelevisivi;
che, conseguentemente, vanno dichiarate manifestamente infondate
le questioni sub a) e c) e manifestamente inammissibile quella sub
b).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 25 e 76
Cost. dal Pretore di S. Vito al Tagliamento con ordinanza del 23
giugno 1988 (r.o. n. 649/88) ed in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Pretore di Cavalese con ordinanza del 2 giugno 1988 (r.o. n. 657/88);
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 195, primo comma,
numero 2, del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo come sopra
sostituito, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.
dal Pretore di Cavalese con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte