Ordinanza n. 160/1991
Altra decisione · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 140/1985
- art. 7legge 317/1987
usata come parametro
citata
- art. 5legge 140/1985
- art. 10legge 317/1987
- art. 1legge 409/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con
ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S.,
iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'attore, pensionato
E.N.P.A.L.S., lamentava il mancato riconoscimento ai propri iscritti,
da parte dell'Ente in questione, degli aumenti di cui all'art. 5
della legge 14 aprile 1985, n. 140, il Pretore di Torino, con
ordinanza emessa il 2 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 140 del 1985, nella
parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengono
"rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati
provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle
specifiche normative delle singole gestioni";
che il giudice a quo espone di aver accolto in precedenza
analoghe domande, direttamente applicando l'art. 5, che assicura
immediati miglioramenti delle pensioni superiori al minimo a carico
dell'A.G.O. ed escludendo viceversa che l'E.N.P.A.L.S. rientrasse
nella previsione di cui all'art. 10;
che tale ricostruzione era stata disattesa in sede di gravame
dal Tribunale di Torino, il quale, nel ritenere operante nella specie
il citato art. 10, aveva peraltro dubitato - con ordinanza del 18
luglio 1990 - della legittimità costituzionale degli artt. 7 e
seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre sotto il
profilo dell'esclusione dei pensionati E.N.P.A.L.S. dagli aumenti
suddetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria d'infondatezza della questione, richiamandosi
alle considerazioni svolte nell'analogo giudizio promosso dal
Tribunale di Torino;
Considerato che con legge 27 febbraio 1991, n. 59 è stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1990, n.
409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
trattamenti di pensione dei settori privato e pubblico;
che, in particolare, l'art. 1 del citato provvedimento estende
anche alle pensioni gestite dall'E.N.P.A.L.S. i miglioramenti
previsti in favore dei trattamenti a carico del regime generale;
che è pertanto necessario un riesame della rilevanza della
questione da parte del giudice a quo alla stregua della sopravvenuta
normativa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte