Ordinanza n. 160/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 151Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze
emesse il 24, 25 giugno e 7 luglio 1992 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Roma, nei procedimenti
penali a carico di Romeo Vincenzo, Tormolino Massimo e Iavarone
Tammaro, rispettivamente iscritte ai nn. 695, 696 e 697 del registro
ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato
di ritardata presentazione in servizio - in cui gli imputati ed il
p.m. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di
reclusione ex art. 444 del codice di procedura penale - il giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con
tre identiche ordinanze emesse tra il 24 giugno ed il 7 luglio 1992,
ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove
si sanziona penalmente la condotta del militare il quale,
legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel
giorno successivo a quello prefisso;
che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non
rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869,
verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del
fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere
primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di
disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella
presentazione al reparto non presenterebbe "i connotati di
riprovevolezza tipici dell'illecito penale";
che, a parere del giudice a quo, risulterebbero altresì
vanificate le finalità rieducative della pena - la quale non
dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, come quello
in argomento, privi del carattere di antisocialità - ed il principio
di necessaria offensività della condotta;
che, inoltre, risalterebbe la minore gravità - e quindi
l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio -
rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma
dell'impugnato art. 147 del codice penale militare di pace, mentre la
previsione della pena detentiva sarebbe del tutto irragionevole se
confrontata a reati ben più gravi puniti con la pena detentiva nella
misura minima di un mese;
che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di
trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato o dei Vigili
del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili
all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con
l'ipotesi ( ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata, in cui
il ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, possono
essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza
della questione (cfr. ordinanza n. 448 del 1992);
che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo offerti dal medesimo Tribunale ed esaminati nella
richiamata ordinanza;
che la questione è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione
agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte