Ordinanza n. 160/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 81/1987
citata
- art. 421Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo
comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, iscritta al
n. 792 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed
altri, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Perugia - con ordinanza del 14 gennaio 1992 (R.O. n. 792 del 1993) -
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui dispongono che il giudizio
abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il
pubblico, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nonché con
gli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987,
n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
che secondo il giudice remittente vi è contrasto tra la
normativa che regola lo svolgimento del giudizio abbreviato
escludendone la pubblicità (il combinato disposto degli artt. 441,
primo comma, 421, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di
procedura penale) e l'art. 1, primo comma, prima parte, della legge
delega n. 81 del 1987 secondo cui "Il codice di procedura penale deve
.... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale";
che, in particolare, le disposizioni impugnate si porrebbero in
contrasto con le regole dettate in tema di pubblicità del processo
dalle convenzioni internazionali, violando l'art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo
cui la sentenza che accerta la fondatezza di un'accusa penale "deve
essere resa pubblicamente" ed eventuali deroghe al regime di
pubblicità devono essere adottate dal giudice per rispondere a
specifiche esigenze (interessi dei minori, ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico, potenziale pregiudizio alla giustizia);
che, sempre secondo il giudice a quo, la normativa denunciata
violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione che fissa i limiti del
potere normativo delegato, dettando una disciplina del giudizio
abbreviato non adeguata alla normativa di una convenzione
internazionale ratificata dall'Italia;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che con la sentenza n. 373 del 1992 questa Corte ha
già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità
costituzionale;
che in tale decisione la Corte - dopo aver ribadito che "la
pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un
principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla
sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della
giustizia" - ha sottolineato come nella peculiare disciplina dettata
per il giudizio abbreviato entrino in gioco interessi diversi che
solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare
nell'ambito della sua discrezionalità;
che nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha
indicato nuovi profili di incostituzionalità delle norme denunciate
né ha svolto nuove argomentazioni a sostegno delle censure di
incostituzionalità prospettate;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo
comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte
in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza
preliminare si svolge senza il pubblico, in riferimento all'art. 76
della Costituzione nonché agli artt. 2, primo comma, prima parte,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952), sollevata dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte