Ordinanza n. 160/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 81/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6,
ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta
del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 1 marzo
1995 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul
ricorso proposto da Ligorio Rocco Soleti contro il comune di Trezzano
sul Naviglio ed altra, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Ligorio Rocco Soleti nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 nel corso di un
giudizio promosso da Ligorio Rocco Soleti per l'annullamento della
proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del comune di
Trezzano sul Naviglio e per correggere l'attribuzione di un seggio
effettuata dall'Ufficio centrale elettorale, il tribunale
amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n.
81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale), limitatamente alle
parole "o gruppi di liste collegate", che fanno considerare
unitariamente tali liste nella ripartizione dei seggi;
che la disposizione denunciata concerne l'elezione del consiglio
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e prevede che,
dopo l'assegnazione del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo
di liste collegate al candidato eletto sindaco, i restanti seggi
siano assegnati alle altre liste o, appunto, gruppi di liste
collegate con candidati non eletti alla carica di sindaco, sicché le
liste raggruppate vengono considerate unitariamente ai fini della
determinazione dei quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi,
ripartiti poi nell'ambito delle liste stesse in base ai quozienti
più alti di ciascuna di esse, mentre l'attribuzione dei seggi
sarebbe diversa se per la minoranza avvenisse in base alla cifra
elettorale di ciascuna lista, senza tener conto del loro
raggruppamento;
che il giudice rimettente, condividendo i dubbi di legittimità
costituzionale espressi in una precedente ordinanza del Consiglio di
Stato, che ha sollevato analoga questione, ritiene che la
disposizione denunciata sia in contrasto:
a) con il principio di eguaglianza del voto (art. 48, secondo
comma, Cost.), che non solo vieterebbe di accordare un diverso peso
al voto a seconda delle qualità personali dell'elettore, ma
imporrebbe anche l'applicazione di un criterio di maggioranza,
coincidente con il principio di sovranità popolare (art. 1, secondo
comma, Cost.), secondo la regola che è eletto chi ha più voti;
b) con il pari trattamento dei candidati, quale espressione del
diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.);
c) con il pari trattamento delle liste elettorali, da
considerare come partiti politici al momento del voto (art. 49
Cost.);
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
privata ricorrente nel giudizio principale, aderendo alle
argomentazioni espresse dall'ordinanza di rimessione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale concerne
l'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81,
nella parte in cui prevede, facendo riferimento ai "gruppi di liste
collegate", che le loro cifre elettorali siano considerate
unitariamente ai fini della determinazione dei quozienti elettorali
per l'assegnazione dei seggi, da ripartire poi nell'ambito delle
liste collegate in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse;
che, successivamente all'ordinanza del tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, analoga questione, sollevata con
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata
non fondata (sentenza n. 429 del 1995) in quanto: il principio di
eguaglianza del voto assicura la parità di condizione dei cittadini
nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al
risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal
sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario
(sentenze n. 43 del 1961, n. 39 del 1973 e n. 203 del 1975; da
ultimo, sentenza n. 107 del 1996); inoltre il criterio di
assegnazione dei seggi, che attribuisce rilievo alla somma dei voti
ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra
elettorale complessiva dei gruppi, anche di minoranza, considera
aggregazioni che, in ragione del collegamento con lo stesso candidato
alla carica di sindaco, presuppongono omogeneità di programmi
politici e coalizioni dichiarate prima della votazione per l'elezione
del sindaco; tale criterio non costituisce, quindi, un arbitrario
trasferimento di voti da una lista ad un'altra, né altera
l'espressione del voto;
che il meccanismo di ripartizione dei seggi, oggettivamente
predeterminato, opera in modo eguale per tutti i candidati,
attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti e sottoposti
alla valutazione degli elettori; non è quindi lesa la parità di
condizione dei candidati alla carica di consigliere comunale, né
toccata la libertà di associarsi in partiti politici;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già valutati con la sentenza n. 429 del
1995; pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente
alle parole "o gruppi di liste collegate", della legge 25 marzo 1993,
n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51,
primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo
regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996
Il presidente: Ferri
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte